Cosa succede se, alla scadenza prevista, il Modello F24 non viene pagato?
In caso di omesso o insufficiente versamento dell’imposta dovuta, la sanzione ordinariamente prevista (art. 13 del d.lgs. n. 471/1997) è pari al 30% delle somme non versate o versate in ritardo.
Tuttavia, in funzione della tempestività con cui il contribuente attua la regolarizzazione, tale sanzione viene ridotta in sede di autoliquidazione. Il decreto legislativo n. 158/2015 ha previsto la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza: in tali casi, la sanzione passa dal 30% al 15%.
Il ravvedimento operoso permette, quindi, di rimediare ad omissioni, ritardi ed irregolarità pagando una sanzione inferiore rispetto a quella che spetterebbe nel caso in cui fosse l’Agenzia delle Entrate ad irrogarla.