Con sentenza n. 51 del 19/01/2022 la Commissione Tributaria Regionale per la Liguria Sezione/Collegio 3, ha confermato, in linea con la giurisprudenza maggioritaria, che la soggettività passiva IMU deve essere attribuita alla società di gestione del fondo comune di investimento “essendo, di conseguenza, tenuta ad eseguire tutti gli adempimenti fiscali formali e sostanziali. Ciò in quanto il fondo, in assenza di una propria struttura organizzativa minima, di rilevanza anche esterna, non può configurarsi quale autonomo soggetto di diritto; trattasi infatti di un patrimonio autonomo, di pertinenza di una pluralità di soggetti, che è gestito da una società la quale gode della titolarità formale dei beni facenti parte del fondo in ragione dell’attività di investimento che deve svolgere nell’interesse dei partecipanti”.