Con l’emissione del Decreto Rilancio sono state stabilite misure correttive al fine di agevolare le aziende ed i soggetti d’imposta a seguito delle oggettive difficoltà subentrate con il lockdown.
È giusto precisare che, sotto il profilo strettamente giuridico, il Decreto Rilancio non ha previsto una nuova sospensione dei versamenti, bensì un mero rinvio dei versamenti già sospesi per effetto dei provvedimenti di legge precedenti.

Quindi, in base a quanto previsto dagli artt. 126 e 127 del Decreto Rilancio, slittano per imprese e professionisti dal 30 giugno al 16 settembre 2020 i versamenti di imposte, di contributi previdenziali ed assistenziali e di premi assicurativi.

Con riferimento a quanto previsto per la riduzione di due anni dei termini di accertamento, ai fini IVA e Redditi, la stessa è prevista per i soggetti che tracciano i pagamenti, ricevuti ed effettuati, di importo superiore a 500 euro.

Ma cosa significa?
I contribuenti (professionisti, imprese e lavoratori autonomi) che vogliono usufruire della suddetta riduzione devono garantire “la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500,00”, previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate tramite il modello Redditi.

Ciò comporta l’effettuazione e ricezione di pagamenti ed incassi superiori a 500 euro esclusivamente con strumenti/metodi tracciati (carte di credito/debito, bonifici, assegni, bancomat…).

Il presupposto normativo di questa agevolazione è il Decreto Legislativo n.127 del 05/08/2015, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018 n.136 che ha previsto incentivi per i contribuenti, soggetti IVA, obbligati all’emissione delle Fatture elettroniche.

Questa agevolazione è stata aggiornata con nuove previsioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2020; in particolare, è stata ampliata a tutti i soggetti economici la possibilità di usufruire di questa facilitazione.

Resta l’obbligo della previa comunicazione, per ciascun periodo d’imposta, dell’esistenza dei presupposti soggettivi per godere della riduzione dei termini di decadenza. Tale comunicazione va resa nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi, tramite l’apposizione di un flag nella casella del quadro RS specificamente individuata dalla norma per le singole categorie di contribuenti.

Avv. Marcella Coccanari

Articolo pubblicato su Diritto 24 – Il Sole 24 Ore