Le sanzioni amministrative di natura tributaria sono irrogate in via esclusiva alla persona giuridica contribuente titolare del rapporto fiscale, non sussistendo alcuna responsabilità a titolo concorsuale in capo alle persone fisiche, prescindendo dall’esistenza di un loro rapporto organico con l’ente, costituendo invece fattispecie sanzionabili secondo l’art. 9 D.lgs. 472/97, i concorrenti esterni in relazione alle violazioni tributarie perpetrate da soggetti non dotati di personalità giuridica.

Sul punto, la Suprema Corte Ordinanza 14364/2022 resa nota il 06/05/2022, ha respinto i motivi di impugnazione del fisco con cui venivano attribuiti al consulente i seguenti profili di responsabilità: diretta ed esclusiva, esclusiva in luogo dell’autore della violazione, in concorso con altri e diretta con obbligazione del soggetto privo di personalità giuridica, come rappresentante negoziale o suo dipendente.