Con sentenza n. 7147 del 5 luglio 2022, la Ctp di Napoli, decidendo su una controversia relativa a una intimazione di pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate, ha stabilito che, in caso di accoglimento parziale del ricorso, proposto a seguito del mancato accoglimento dell’istanza di accertamento con adesione, le sanzioni e gli interessi sono dovuti senza la riduzione prevista in caso di adesione.
Per chiarire: a seguito di istanza di accertamento con adesione avanzata dal contribuente, nel caso in cui l’accordo con l’Agenzia non si perfezioni e il contribuente decida di agire giudizialmente, se la sentenza è di parziale accoglimento, sulle somme dovute sanzioni e interessi vanno calcolati senza la riduzione.
Ciò in quanto lo scopo dell’adesione è quello di ridurre il contenzioso (cd. scopo deflattivo). Pertanto, secondo i giudici napoletani, pur se il contribuente ha parzialmente ragione, lo stesso perde qualsiasi agevolazione automaticamente alla proposizione di una domanda giurisdizionale.